giovedì 20 novembre 2014

Eternit, la Cassazione annulla la condanna: «Reato prescritto»

L'unico imputato, il magnate svizzero Schmidheiny, era stato condannato in Appello a 18 anni di carcere per le migliaia di morti da amianto. Cancellati tutti i risarcimenti


Annullata senza rinvio perché il reato e’ estinto per prescrizione. Qusto il verdetto pronunciato dalla prima sezione penale della Cassazione nell’abito del processo Eternit. La suprema corte ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale di Cassazione, Francesco Mauro Iacoviello, nel corso dell’udienza del maxi-processo Eternit, ribattezzato come il “processo del secolo”. La Cassazione ha cancellato anche tutti i risarcimenti. Le motivazioni della sentenza emessa stasera verranno depositate nei prossimi mesi. La sentenza era attesa per la prossima settimana.

Processo Eternit, foto d’archivio (Lapresse)

LA REAZIONE DEI PRESENTI ED IL NODO DELLA PRESCRIZIONE - «Vergogna! Vergogna!». Queste le parole udite tra urla e fischi di protesta al momento della lettura del verdetto della Cassazione. La Corte ha stabilito poi che la prescrizione del reato di disastro doloso è maturata prima della sentenza di primo grado, e cio’ “travolge” tutte le statuizioni civili. In appello, era stato riconosciuto un risarcimento di 30 mila euro a favore di 938 parti offese. I fatti contestati si sarebbero dunque svolti fra il ’66 fino al 1986, anno in cui l’azienda ha cessato la sua attività: in quel lasso di tempo, dunque, va inquadrato il reato di disastro doloso, con la prescrizione maturata in circa 12 anni, ossia nel 1998.

IL VERDETTO ANTICIPATO - Nel processo d’Appello era stato condannato a 18 anni di carcere l’unico imputato, il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, con l’accusa di “disastro ambientale doloso“. Secondo il Pg, la prescrizione doveva intervenire perché i reati sarebbero da far risalire a quando chiuse lo stabilimento dell’azienda. «La divergenza è sul momento consumativo del disastro. In primo grado si è detto che il disastro cessa quando la bonifica degli ambienti è stata interamente completata. In secondo grado i giudici hanno detto che il disastro termina nel momento in cui non ci saranno morti in eccedenza sostenendo, in pratica, che finché dura la malattia dura il disastro», ha ricordato Iacoviello. Per il Pg, invece, la tesi accusatoria portata avanti negli anni dal procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello avrebbe seguito «un percorso pionieristico, facendo rientrare le morti come eventi del disastro», quando, a suo modo di vedere, «le morti non fanno parte del concetto di disastro» stesso.

DELUSI I FAMILIARI DELLE VITTIME – Delusi per la richiesta della pubblica accusa i molti familiari delle vittime, presenti nell’aula magna di piazza Cavour. «Il magistrato ha spiegato che il reato si è consumato fino al 1986. Le due sentenze, quella di primo grado e l’altra d’appello anche se con motivi differenti hanno affermato altro. Ovvero, che la contestazione era “permanente” e fino alla morte delle persone colpite», hanno replicato alcuni rappresentanti dell’Afeva, l’associazione dei familiari delle vittime. Migliaia, circa 2200, furono le persone decedute per mesotelioma pleurico, il tumore provocato dall’inalazione di polveri d’amianto, nei quattro stabilimenti italiani della multinazionale elvetico-belga, così come tra i cittadini di Casale Monferrato, Cavagnolo (in provincia di Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli).

BONANNI: «ASSOLUZIONE? SAREBBE MORTE DEL DIRITTO» – «Attendiamo la sentenza e valuteremo quella. Certo l’imputato è uno degli uomini più ricchi del mondo e se fosse assolto oggi, a fronte dell’epidemia che c’è stata, sarebbe la morte del diritto». Così Ezio Bonanni, avvocato di una delle parti civili nell’ambito del processo Eternit, commenta la decisione del procuratore generale della Corte di Cassazione Francesco Iacoviello che ha chiesto “l’annullamento senza rinvio” della sentenza di appello per intervenuta prescrizione. «Stephan Schmidheiny (condannato a 18 anni in appello, ndr) avrebbe almeno potuto chiedere scusa alle famiglie dei deceduti – ha aggiunto – Noi comunque non ci fermeremo, gli elementi documentali e probatori raccolti fin qui sono rilevanti».

(Lapresse)

ETERNIT, PG CASSAZIONE: «GIUDICE DEVE SCEGLIERE DIRITTO» - Nella sua requisitoria, il pg della Cassazione ha precisato in modo chiaro come, a suo dire, l’imputato sia «responsabile di tutte le condotte che gli sono state ascritte». Anche se, ha invitato a riflettere sulla «qualificazione del reato», facendo notare che, a suo dire, «va dimostrato che l’imputato intenzionalmente voleva provocare il disastro».

Iacoviello ha sottolineato comunque come il giudice «tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il diritto». Certo, «la prescrizione non risponde a esigenze di giustizia, ma ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte», ha concluso.

L’Afeva e i familiari delle vittime hanno promesso battaglia già prima della sentenza in caso di un annullamento: «Sarebbe un duro colpo, ma ci sono giudici e procuratori che vogliono raggiungere la giustizia e non solo rispettare il diritto. Sappiamo che la procura di Torino ha avviato una seconda indagine per omicidio, per le vittime di questi anni. Andremo avanti», ha sottolineato il numero uno dell’associazione Bruno Pesce.

Fonte: Giornalettismo

5 commenti:

Daniele Verzetti il Rockpoeta® ha detto...

Io ho poco da aggiungere, credo che ancora una volta si faccia solo giustizia formale e non vera giustizia. E sempre a danno dei soliti innocenti e senza "padrini"...

Marco ha detto...

Ma io dico: i lavoratori della'Eternit, potevano anche evitare di respirare durante le ore di lavoro!?!? E che pretendono adesso????

Daniele Verzetti il Rockpoeta® ha detto...

Ora possiamo porci delle domande…. Scopro in rete che la Cassazione ed il famigerato Dr. Iacoviello, hanno ritenuto che la prescrizione scatti dal 1986, data di chiusura degli stabilimenti mentre i giudici d'appello, avevano sottolineato che questo genere di reato, siccome si protrae negli effetti e realizzazione nel tempo, non poteva avere la prescrizione decorrente dalla data di chiusura della fabbrica nel 1986.
Si trattava e si tratta di un reato a consumazione prolungata.

Ora so, parlo per iperbole, che se lancio colposamente oggi una bomba atomica su una città, risponderò salva prescrizione, solo delle morti immediate e non di quelle numerose per cancro negli anni a seguire. Buono a sapersi per i bioterroristi, salvo che non siano così narcisi dal voler rivendicare il fatto e quindi ammettere il dolo e la volontarietà.

Chiara ha detto...

Sicuramente una delle sentenze più vergognose nella storia della giustizia italiana!!!

Cavaliere oscuro del web ha detto...

Ingiustizia è fatta!